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Le informazioni riportate in questa pagina sono previste dall’art. 25, comma 11, del D.L. 18.10.2012 n. 179, convertito in L. 17.12.2012 n. 221 e successive modificazioni ed integrazioni, cui sono pienamente conformi. Le informazioni vengono aggiornate con cadenza almeno semestrale.
- gestione di servizi fintech ed in particolare gestione di portali di crowdinvesting, in conformità con la normativa vigente e previa autorizzazione da parte della CONSOB ed in linea con le indicazioni fornite dalla Banca d’Italia, ove e nella misura prevista da norme primarie e regolamentari, ivi incluso, se ed in quanto applicabile, il regime di sandbox per il settore fintech in attuazione dell’art. 36, commi 2-bis e 2-octies del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58;
- progettazione e sviluppo di tecnologie abilitanti per il settore fintech ed in particolare tecnologie di digitalizzazione di prodotti e servizi di investimento allo scopo di renderli compatibili con quanto previsto dalla normativa vigente;
- utilizzazione di tecnologie blockchain nel settore della finanza alternativa.
La società potrà inoltre compiere tutte le operazioni di interazione ed interrelazioni internazionali per conto di imprese private e pubbliche, sui mercati interni ed esterni dell'Unione Europea, la consulenza sulla ottimizzazione di prodotto, di processo, di filiera di interfaccia (uomo-atto produttivo, atto produttivo-ambiente, ambiente-uomo). La società può compiere in via residuale tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, bancarie, mobiliari ed immobiliari ritenute dall'organo amministrativo necessarie od utili per il conseguimento dell’oggetto sociale, con esclusione delle attività riservate per legge o regolamento a soggetti appositamente autorizzati o che richiedano particolari requisiti non posseduti dalla società.