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Informazioni sul portale

Informazioni generali sul portale di Equity Crowdfunding

1. Gestione del portale

Il gestore del presente portale di raccolta capitali è BILDAP S.r.l. (di seguito “Bildap” o anche “Gestore”), società di diritto italiano regolarmente costituita in data 14/05/20.

Bildap è una start up innovativa iscritta al registro imprese di Milano, REA n. MI-2590959, codice fiscale e partita IVA 11270440966, capitale sociale di euro 12.000,00 interamente versato. La sede legale della società è in via dell’Annunciata 23/2, 20121 Milano. La società dispone, inoltre, di una sede operativa in Via Cristoforo Colombo 112, 00154 Roma. Ulteriori informazioni sono contenute nella sezione “Informazioni societarie” in fondo alla pagina.

Bildap è stata autorizzata dalla CONSOB all’esercizio dell’attività di gestore di portali di equity crowdfunding con delibera CONSOB n. 21677 del 13/01/21.

1.1 Provvedimenti sanzionatori a carico del portale

Come previsto dal regolamento CONSOB n. 18592/2013 (da ora “regolamento CONSOB”), vengono riportati eventuali provvedimenti sanzionatori e cautelari adottati dalla CONSOB nei confronti del Gestore: Non sono stati emessi provvedimenti sanzionatori e cautelari di alcun tipo a carico della società BILDAP S.r.l. relativamente alla gestione del portale www.bildap.it .

1.2 Requisiti patrimoniali

In virtù dell’art. 7-bis del regolamento CONSOB, i gestori dei portali devono aderire a un sistema di indennizzo a tutela degli investitori riconosciuto ai sensi dell’art. 59 del TUF (Testo Unico della Finanza) o, in alternativa, devono stipulare un’assicurazione a copertura della responsabilità per i danni derivanti al cliente dall’esercizio dell’attività professionale. Il Gestore ha stipulato una polizza assicurativa con GENERALI S.p.A. che prevede una copertura di 20.000,00 euro per ciascuna richiesta di indennizzo e una copertura massimale, sull’importo totale delle richieste di indennizzo, di 1.000.000,00 di euro all’anno.

2. Attività e obblighi del gestore

Bildap tramite il seguente portale svolge un’attività orientata alla raccolta di capitali di rischio on-line in favore di società che intendono collocare strumenti finanziari rappresentativi del loro capitale sociale nel rispetto dei requisiti normativi previsti dal Decreto Legge n. 179/2012 (convertito con modificazioni nella legge 17 dicembre 2012, n. 221 e successive modificazioni e integrazioni), dal TUF (anche in seguito al Decreto Legge n. 3/2015, convertito in Legge 24 marzo 2015, n. 33 (in S.O. n. 15, relativo alla G.U. 25/03/2015, n. 70), e dal regolamento CONSOB, e successive modificazioni ed integrazioni. Il servizio di equity crowdfunding è rivolto in via esclusiva alle seguenti società (nel presente documento “Società Target” o anche “Offerente”):

  1. start-up innovative, incluse quelle a vocazione sociale (di seguito “start-up”), così come definite dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari;
  2. PMI innovative, così come definite dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari;
  3. organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società che investono prevalentemente in start-up innovative o in PMI innovative, così come definiti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari ed in particolare come previsto dall’art. 1 comma 5-novies del TUF;
  4. PMI non innovative.

Considerando la verticalizzazione settoriale intrapresa dalla società, attualmente le offerte di investimento proposte sul portale prevedono prevalentemente la sottoscrizione di quote rappresentative del capitale sociale di PMI non innovative che operano nel mercato Immobiliare.

Il gestore per mezzo del proprio portale www.bildap.it:

  1. opera con diligenza, correttezza e trasparenzaevitando che gli eventuali conflitti di interesse che dovessero insorgere nello svolgimento dell'attività di gestione del portale incidano negativamente sugli interessi degli Investitori e degli offerenti e assicurando la parità di trattamento dei destinatari delle offerte che si trovino in identiche condizioni.
  2. rende disponibili agli Investitori, in maniera dettagliata, corretta, chiara, non fuorviante e senza omissioni, tutte le informazioni riguardanti l'offerta che sono fornite dall'Offerente affinché gli stessi possano ragionevolmente e compiutamente comprendere la natura dell'investimento, il tipo di strumenti finanziari offerti e i rischi ad essi connessi e prendere le decisioni in materia di investimenti in modo consapevole.
  3. richiama l'attenzione degli Investitori diversi dagli Investitori professionali sull'opportunità che gli investimenti in attività finanziaria ad alto rischio siano adeguatamente rapportati alle proprie disponibilità finanziarie. Il gestore non diffonde notizie che siano non coerenti con le informazioni pubblicate sul portale e si astiene dal formulare raccomandazioni riguardanti gli strumenti finanziari oggetto delle singole offerte atte ad influenzare l'andamento delle adesioni alle medesime.
  4. assicura che le informazioni fornite tramite il Portale siano aggiornate, accessibili almeno per i dodici mesi successivi alla chiusura delle offerte e rese disponibili agli interessati che ne facciano richiesta per un periodo di cinque anni dalla data di chiusura dell'offerta.
  5. assicura agli Investitori diversi dagli Investitori professionali il diritto di recedere dall'ordine di adesione, senza alcuna spesa, tramite comunicazione rivolta al Gestore medesimo, entro i termini previsti, a seconda dei casi, dal regolamento CONSOB o dal Codice del consumo, decorrenti dalla data dell'ordine.

Bildap effettua direttamente la verifica prevista dall’articolo 13 comma 5-bis del regolamento CONSOB, senza ricorrere agli intermediari autorizzati ovvero le Banche incaricate di gestire i bonifici degli investitori. Per maggiori informazioni è possibile consultare la sezione informativa “Valutazione appropriatezza” in fondo alla pagina.

3. Modalità per la selezione e valutazione delle offerte

Ogni progetto che viene proposto all’interno del portale viene rigorosamente sottoposto ad un severo processo di due diligence. Con la finalità di condurre una valutazione quanto più accurata e imparziale, il gestore si è dotato di una specifica struttura interna. Il procedimento di istruttoria è suddiviso in tre fasi principali ciascuna delle quali viene affidata rispettivamente all’organo di competenza:

  1. Valutazione Preliminare: Una volta appurato che il progetto risulti essere in linea con gli scopi e la missione della piattaforma, l’Ufficio Crowdfunding procederà con la richiesta di documenti e informazioni necessari ad avviare un primo screening di valutazione. A titolo esemplificativo verranno richiesti curricula degli amministratori, visura camerale della società, business plan del progetto, eventuali ulteriori informazioni necessarie ai sensi del regolamento CONSOB e/o altre fonti normative. L’ufficio Crowdfunding, sulla base della documentazione fornita, verificherà la veridicità delle informazioni fornite, la liceità e la compatibilità con le norme di legge relative all’oggetto dell’iniziativa imprenditoriale e la sussistenza dei requisiti di onorabilità degli amministratori e dei titolari della Società Target. Qualora le informazioni obbligatorie richieste siano insufficienti o incomplete, il responsabile dell’Ufficio Crowdfunding procederà con la richiesta di approfondimenti alla Società Target. Se il progetto risulta correttamente documentato e non viola i prerequisiti sopra elencati, il responsabile porta avanti il procedimento presentando il progetto al Comitato interno di valutazione.
  2. Due diligence del comitato di valutazione: In questa fase il comitato di valutazione si occupa della due diligence vera e propria, analizzando nel dettaglio tutta la documentazione fornita in sede preliminare sia sotto un profilo tecnico che economico-finanziario. In particolare, la valutazione verterà prevalentemente sulle seguenti aree di interesse:
    1. Track record ed esperienza della Società Target;
    2. Valutazione finanziaria e patrimoniale della Società Target;
    3. Sostenibilità economica del progetto e redditività;
    4. Qualità del progetto (verifiche tecnico/progettuali);
    5. Attendibilità del business plan e delle stime riportate;
    6. Rischiosità del progetto e chiarezza dell’informativa;
    7. Allineamento di interessi fra le controparti (investitori e Società Target);
    8. Valutazione della professionalità e onorabilità del team proponente;
    9. Verifica legale della documentazione fornita dall’Offerente;
    10. Coerenza del progetto con gli scopi e la missione della piattaforma.

    Qualora dal processo di due diligence l’iniziativa risultasse idonea sia sotto il profilo normativo che qualitativo, il Comitato di valutazione procede con la predisposizione di una relazione in cui viene riportata una valutazione di merito segnalando, ove necessario, eventuali integrazioni.

  3. Delibera dell’organo amministrativo: Il procedimento di istruttoria termina con la presentazione della valutazione di merito all’Organo amministrativo. Quest’ultimo esamina le informazioni e la documentazione ricevuta, incluso il parere dei valutatori, e su tale scorta delibera l’ammissione (o non ammissione) del progetto alla raccolta fondi. L’Organo Amministrativo si riserva discrezionalmente, in ogni caso, la facoltà di respingere il progetto, indipendentemente dal possesso dei requisiti di legge. La selezione delle offerte non si basa pertanto esclusivamente su criteri di natura oggettiva. Nel caso di valutazione positiva del progetto imprenditoriale, il Gestore provvederà a informare la Società Target tramite e-mail e ad avviare la procedura di pubblicazione dell'offerta; in caso contrario comunicherà che la candidatura non è stata accettata dando evidenza delle motivazioni che hanno determinato tale scelta, qualora non sia stata effettuata esclusivamente sulla base di criteri di natura oggettiva.

La mancata selezione del progetto non è in ogni caso da intendersi quale valutazione negativa del progetto e/o della bontà dello stesso, non essendo in alcun modo preclusa la possibilità di proporre nuovamente lo stesso progetto e/o altri progetti al portale. Sia il processo di selezione inziale che la fase di due diligence possono essere supportati da gruppi di lavoro esterni al gestore, costituiti da professionisti esperti in ambito economico, legale e da tecnici di settore, in base alle necessità definite dal team di Bildap.

4. Prevenzione

Nell’ambito di una corretta e trasparente gestione dei rischi e degli obblighi derivanti dall’esercizio della propria attività, il Gestore si è impegnato a predisporre una serie di politiche interne di compliance. Di seguito riportiamo le principali policies adottate da Bildap, suddivise per aree tematiche:

  1. Trattamento dei dati personali delle informazioni ricevute dagli investitori ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche. Per ulteriori informazioni puoi visitare la pagina dedicata alla nostra Privacy policy .
  2. Misure di prevenzione e gestione dei potenziali rischi di frode. Per ulteriori informazioni puoi visitare la pagina dedicata alla nostra Policy per la prevenzione delle frodi .
  3. Misure di prevenzione e gestione dei potenziali conflitti di interesse tra il Gestore, la Società Target e gli investitori. Per ulteriori informazioni puoi visitare la pagina dedicata alla nostra Policy conflitti di interesse .
  4. Misure adottate dal Gestore per identificare, valutare e gestire eventuali segnalazioni di comportamenti illegittimi avvenuti durante lo svolgimento delle attività lavorative. Per ulteriori informazioni puoi visitare la pagina dedicata alla nostra Whistleblowing policy .
  5. Misure adottate per la gestione dei reclami. Puoi proporre un reclamo ufficiale a Bildap inviando una comunicazione scritta al seguente indirizzo: reclami@bildap.it. Per ulteriori informazioni puoi visitare la pagina dedicata alla nostra Policy reclami .
5. Gestione delle controversie

Nel caso in cui sorga una controversia tra l’Investitore e Bildap con riferimento alla prestazione di servizi e di attività di investimento, prima di adire l’Autorità Giudiziaria, l’Investitore ha la possibilità di utilizzare gli strumenti di risoluzione delle controversie previsti nell’apposita policy per la gestione dei reclami di cui al paragrafo precedente.

I reclami ricevuti verranno valutati anche alla luce degli orientamenti desumibili dalle decisioni assunte dall’Arbitro per le Controversie Finanziarie e, in caso di mancato accoglimento, anche parziale, di tali reclami, all’Investitore verranno fornite adeguate informazioni circa i modi e i tempi per la presentazione del ricorso all’Arbitro.

L’Investitore ha diritto di ricorrere all’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) di cui alla delibera CONSOB n. 19602 del 4 maggio 2016, relativa all’istituzione dell’Arbitro per le Controversie Finanziarie e all’adozione del regolamento di attuazione dell’articolo 2, commi 5-bis e 5-ter, del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179.

Esso rappresenta uno strumento che consente all’investitore di ottenere una decisione su una controversia in tempi rapidi, senza costi e senza obbligo di assistenza legale. L’ACF assicura imparzialità e indipendenza di giudizio. Tutta la documentazione è reperibile sul sito web www.acf.consob.it. Sul medesimo sito web è possibile avviare il procedimento.

Presentare ricorso all'ACF o ad altro sistema alternativo di risoluzione delle controversie è condizione di procedibilità per avviare un procedimento giudiziario. Il diritto di presentare ricorso all'ACF non può formare oggetto di rinuncia da parte dell’investitore ed è sempre esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale. Qualora l’investitore non sia soddisfatto della decisione, può comunque rivolgersi all’Autorità giudiziaria.

6. Normativa di riferimento

L’Italia è stato uno dei primi paesi ad essersi dotato di un regolamento ad hoc che disciplina l’equity crowdfunding mediante il Decreto Legge del 18 ottobre 2012 n.172, recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”, poi convertito nella Legge 17 dicembre 2012, n. 221 (“Decreto Crescita 2.0”).

Tra le principali novità introdotte dal decreto si riscontrano: A) la creazione di una nuova forma societaria la “start up innovativa” che gode di numerose semplificazioni normative e agevolazioni fiscali e B) la delega in capo alla CONSOB per la regolamentazione dell’intero settore italiano dell’equity crowdfunding che ha dato origine all’attuale regolamento CONSOB n.18592 del 26/06/13.

Inizialmente, questo nuovo strumento di raccolta capitali era rivolto esclusivamente alle start-up innovative ovvero a società iscritte in una sezione speciale del registro imprese in quanto dotate di specifiche caratteristiche dimensionali e requisiti innovativi. Nel 2015 l’equity crowdfunding è stato poi esteso a PMI innovative e Organismi collettivi del risparmio (OICR) che investono prevalentemente in start-up innovative o PMI innovative. Infine, con la Legge di stabilità del 2017, l’equity crowdfunding è diventato uno strumento rivolto anche alle piccole e medie imprese non innovative favorendo la nascita del segmento del Real Estate equity crowdfunding, settore nel quale si è specializzata Bildap.

Di seguito riportiamo i principali provvedimenti normativi che disciplinano il settore dell’equity crowdfunding:

Per maggiori informazioni è possibile consultare la sezione Investor Education messa a disposizione dalla CONSOB.