le nostre offerte sono più belle se visualizzate in verticale
Questo CONTRATTO, concluso per adesione, disciplina l’erogazione di servizi da parte di BILDAP S.R.L. (BILDAP), autorizzata dalla CONSOB alla gestione di portali di equity crowdfunding, tramite il portale di equity crowdfunding denominato www.bildap.it (di seguito: Portale), in favore del soggetto (Investitore) che voglia sottoscrivere strumenti finanziari in una o più campagne (di seguito: Progetto).
Art. 1 L’Investitore interessato ai servizi di BILDAP dovrà leggere e accettare il presente contratto tramite flag, nell’apposita sezione presente sul Portale.
Art. 2 L’Investitore è tenuto a fornire a BILDAP i propri dati e i documenti identificativi validi richiesti e a fornire dati e documenti relativi alle persone eventualmente delegate ad operare in suo nome e/o per suo conto.
Art. 3 Per la trasmissione digitale dell’ordine di investimento, BILDAP assegna all’Investitore un apposito Codice Utente e una Password (di seguito unitariamente: Codici), che l’Investitore dovrà utilizzare secondo quanto di volta in volta richiesto dal Portale.
Per Codice Utente, si intende un codice personale, che consente l’identificazione dell’Investitore da parte di BILDAP. L’Investitore potrà variare la Password ogni volta che lo riterrà opportuno.
Il Codice Utente verrà utilizzato dal sistema anche ove l’Investitore acceda alla piattaforma autenticandosi mediante uno dei social network autorizzati; in tal caso l’associazione verrà effettuata automaticamente dal sistema informatico.
La Password è sconosciuta al personale di BILDAP. L’Investitore è tenuto a mantenerla segreta; essa non deve essere conservata né annotata su un unico documento, o su documenti che siano conservati insieme.
L’utilizzo dei suddetti Codici costituisce prova unica e sufficiente dell’avvenuta identificazione dell’Investitore quale legittimo utilizzatore del servizio.
L’Investitore è tenuto a custodire con la massima diligenza i Codici, a mantenerli segreti, e non comunicarli a terzi per qualsivoglia motivo; l’Investitore risponde del loro indebito uso, comunque avvenuto, anche se in conseguenza di smarrimento o di furto. L’eventuale divulgazione dei Codici verrà considerata da BILDAP a tutti gli effetti come costitutiva di un mandato che autorizzi il terzo ad accedere ai servizi di cui al presente contratto.
Art. 4 In caso di smarrimento o sottrazione dei Codici l’Investitore può richiedere il blocco dei servizi telefonando al numero telefonico pubblicato sul sito web; comunque, entro 48 ore l’Investitore è tenuto a confermare il blocco a mezzo mail, inoltrandone comunicazione all’indirizzo support@bildap.it. In caso di smarrimento dei Codici l’Investitore può richiedere il blocco dei servizi telefonando al numero telefonico pubblicato sul Portale.
Art. 5 BILDAP impiega misure tecnologiche che assicurino la trattazione rapida, corretta ed efficiente degli ordini degli Investitori. Nell’esecuzione degli ordini BILDAP agisce per servire al meglio gli interessi di ciascun Investitore in conformità alla normativa vigente.
BILDAP tratta gli ordini ricevuti in successione e con prontezza trasmettendoli ad intermediari autorizzati, a meno che le caratteristiche dell’ordine o le condizioni di mercato lo rendano impossibile o gli interessi dell’Investitore richiedano di procedere diversamente.
BILDAP informa l’Investitore circa eventuali difficoltà rilevanti che potrebbero influire sulla corretta esecuzione degli ordini non appena a conoscenza di tali difficoltà. In particolari situazioni, ove si presentino problemi di compliance alla normativa, è facoltà di BILDAP non trasmettere l’ordine impartito dall’Investitore, dando comunicazione allo stesso.
L’Investitore prende atto che BILDAP si riserva la facoltà, anche per le finalità di tutela della propria clientela, di limitare e/o escludere in via generale, anche temporaneamente, la possibilità di acquisto di determinati strumenti finanziari. Tali limitazioni saranno rese note mediante modalità individuate di volta in volta da BILDAP.
Art. 6. Al fine di migliorare la qualità del servizio digitale, BILDAP si riserva la facoltà di apportare modifiche e/o integrazioni alle modalità e condizioni tecniche di utilizzo dello stesso, nonché di modificarne il contenuto e di sostituirne, parzialmente o interamente, i fornitori a sua discrezione. Tali eventuali modifiche e/o integrazioni verranno comunicate da BILDAP all’Investitore in tempo utile senza che venga pregiudicata la sua operatività e comunque, in caso di urgenza, non appena necessario.
BILDAP potrà modificare i sistemi di identificazione dell’Investitore nonché quelli di sicurezza dandone preventiva comunicazione allo stesso.
Art. 7. L’Investitore prende atto che l’operazione di investimento disposta ai sensi del presente contratto è compiuta per suo conto e a suo rischio e dichiara di essere pienamente informato e consapevole dei rischi connessi, anche in relazione a quanto esposto nella documentazione informativa pubblicata ed in generale ai rischi insiti negli investimenti in strumenti finanziari illiquidi di PMI, aziende innovative e di start-up.
Art. 8. L’Investitore prende atto che non ha alcuna garanzia di mantenere invariato il valore degli investimenti effettuati e che essi possono comportare:
- la perdita anche dell’intero investimento.
- Il rischio di non essere facilmente liquidabili.
- La difficoltà e/o la impossibilità di accertarne il valore corrente per carenza di informazioni appropriate e sufficienti.
Art. 9. Dopo avere accettato il presente contratto, l’Investitore potrà impartire uno o più ordini di investimento.
L’ordine di investimento viene conferito per iscritto, in via digitale.
BILDAP e l’Investitore, in ogni caso, si danno atto che la forma scritta non costituisce forma convenzionale per la validità dell’ordine stesso ai sensi e per gli effetti dell’art. 1352 cod. civ.
All’atto del ricevimento dell’ordine, BILDAP rilascia all’Investitore una conferma digitale (via e-mail) contenente l’ora e la data di ricevimento, gli elementi essenziali dell’ordine e le eventuali informazioni accessorie.
Ogni ordine inserito in via digitale viene identificato univocamente da BILDAP mediante l’attribuzione di un codice.
Tutti gli ordini inseriti vengono registrati da BILDAP su supporto informatico ed opportunamente archiviati: per il conferimento degli ordini mediante il servizio telematico fanno piena prova le registrazioni di BILDAP.
Durante l’esecuzione del contratto BILDAP trasferirà i dati personali dell’Investitore (dati anagrafici, email, codice fiscale e dati relativi all’investimento) ai seguenti soggetti esterni, quali autonomi titolari del trattamento:
Art. 10 BILDAP osserva, per quanto di competenza, le norme di legge e regolamentari vigenti in materia di valutazione di appropriatezza delle operazioni effettuate con o per conto dell’Investitore nella prestazione dei servizi di ricezione e trasmissione di ordini di sottoscrizione di capitale di rischio in PMI, start-up e PMI innovative, organismi di investimento collettivo del risparmio e holding di partecipazione che investono prevalentemente in PMI. A tal fine, si attiene in particolare, a quanto previsto nel TUF, nel Regolamento CONSOB n. 18592 ed in tutta la normativa rilevante e successive integrazioni.
Nel caso in cui BILDAP riceva dall’Investitore disposizioni relative ad un’operazione non appropriata per il suo profilo di rischio, avuto riguardo alle informazioni dal medesimo fornite circa le sue conoscenze ed esperienze in materia di investimenti in strumenti finanziari, BILDAP provvede ad informarlo di tale circostanza. In mancanza di dette informazioni BILDAP non potrà effettuare la valutazione dell’appropriatezza e procedere all’esecuzione dell’ordine. Ove l’Investitore intenda effettuare un’operazione inappropriata rispetto al suo profilo di rischio se ne assume ogni rischio e responsabilità, ivi incluso il rischio di perdita dell’intero capitale investito.
Quando previsto da disposizioni normative e/o regolamentari vigenti, BILDAP trasmette l’ordine di sottoscrizione a banche o società di investimento, che provvederanno autonomamente alla valutazione di appropriatezza e, se del caso, di adeguatezza, eventualmente previa sottoscrizione di apposito contratto.
Art. 11 Ai fini della prestazione dei servizi oggetto del presente contratto è necessario che l’Investitore:
BILDAP fa affidamento sulle informazioni rese dall’Investitore. Pertanto, l’Investitore si impegna a rispondere correttamente ed in buona fede alle richieste di informazioni e ai questionari e ad informare prontamente BILDAP in merito ad ogni eventuale modifica delle informazioni originariamente fornite. BILDAP può aggiornare periodicamente le informazioni sulla conoscenza e sull’esperienza dell’Investitore chiedendo un aggiornamento del questionario di appropriatezza, ove tra la compilazione del questionario ed il completamento dell’ordine intervenga per qualsiasi ragione un lasso temporale superiore a dodici mesi.
Ove l’Investitore intenda effettuare un investimento tramite una società fiduciaria, dovrà comunque personalmente effettuare quanto sopra, ancorché il rapporto contrattuale sia riconducibile alla stessa.
Art. 12 BILDAP osserva le norme di legge e regolamentari vigenti in materia di conflitti di interesse nella prestazione di servizi di investimento. A tal fine, si attiene, in particolare, a quanto previsto nell’apposita Policy pubblicata sul sito web. BILDAP è tenuta a adottare ogni misura ragionevole per identificare i conflitti di interesse che potrebbero insorgere tra di essa e gli Investitori al momento della prestazione dei servizi previsti dal presente contratto e a gestire i suddetti conflitti, anche adottando idonee misure organizzative, così da evitare che tali conflitti incidano negativamente sugli interessi degli Investitori. Quando le misure adottate per gestire i conflitti di interesse non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi degli Investitori sia evitato, BILDAP informa l’Investitore, prima di agire per suo conto, della natura e delle fonti di tali conflitti di interesse, affinché egli possa assumere una decisione informata. In relazione a quanto precede, l’Investitore conferma di aver preso visione della Policy adottata da BILDAP in materia di conflitti di interesse, pubblicata sul Portale.
Art. 13 BILDAP si riserva la facoltà di chiedere all’Investitore un’espressa conferma, nell’ipotesi in cui un’operazione risulti non appropriata, oppure sia caratterizzata da una situazione di conflitto di interesse di cui l’Investitore deve essere informato. Le informazioni in tema di operazioni non appropriate e di conflitti di interesse e la conferma o autorizzazione saranno rese on line mediante una procedura digitale. L’Investitore prende atto di tale modalità e specificamente la accetta ai sensi della normativa vigente.
Art. 14 L’Investitore prende atto che le operazioni da lui disposte comportano l’obbligo di versamento, contestualmente al rilascio dell’ordine di sottoscrizione, della provvista per l’operazione disposta; detto versamento costituisce condizione di efficacia dell’investimento, che fino al momento del versamento rimane sospeso; decorsi inutilmente quindici giorni, l’investimento diviene inefficace.
La provvista deve essere versata su un conto indisponibile destinato all’Offerente, vincolato sino al termine dell’offerta di sottoscrizione, le cui coordinate bancarie saranno comunicate all’Investitore.
Qualora l’Investitore non provveda al versamento della provvista, BILDAP non dà corso all’esecuzione dell’operazione. I mezzi costituiti per l’esecuzione delle operazioni sono esclusivamente versamenti in denaro. Fermo restando quanto inderogabilmente previsto dalla normativa vigente, è fatto divieto all’Investitore di consegnare denaro contante.
Art. 15 Ove pervengano più ordini che non possano essere soddisfatti in quanto non vi siano strumenti finanziari disponibili per soddisfarli, si procederà al perfezionamento degli ordini secondo i seguenti principi:
Art. 16 All’Investitore non sono richieste commissioni, che saranno dovute soltanto dall’Offerente nella misura indicata sul Portale.
Restano a carico dell’Investitore le commissioni ed i costi richiestigli dalla sua banca o dalla società di investimenti per l’ordine di investimento e il trasferimento del denaro.
Art. 17 In conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, BILDAP potrà percepire compensi o commissioni oppure fornire o ricevere prestazioni non monetarie pagati o forniti a/o da un terzo (Incentivi) qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni:
Eventuali incentivi che dovessero essere ricevuti o pagati da BILDAP, verranno preventivamente comunicati da BILDAP all’Investitore in via generale oppure all’atto del conferimento degli ordini e/o del compimento delle singole operazioni.
Art. 18 BILDAP non è responsabile della mancata esecuzione degli ordini e/o delle disposizioni dovuta a impossibilità ad operare derivante da cause ad essa non imputabili o, in ogni caso, dovuti a malfunzionamento dei sistemi di comunicazione, mancata o irregolare trasmissione delle informazioni o a cause al di fuori del suo controllo, inclusi, senza limitazione, ritardi o cadute di linea del sistema o altri inconvenienti dovuti a interruzioni, sospensioni, guasti, o non funzionamento degli impianti telefonici, telematici o elettrici, scioperi, anche del proprio personale, cause di forza maggiore, eventi di cui all’art.1218 cod. civ. L’Investitore prende comunque atto che, in caso di interruzione o malfunzionamento dei sistemi di posta elettronica, internet o altri mezzi telematici di trasmissione, gli ordini e le disposizioni potranno essere conferiti anche telefonicamente, o con una delle altre forme consentite dalla legge.
In tali casi l’intermediario informerà immediatamente l’Investitore dell’impossibilità di eseguire gli ordini e, salvo che l’Investitore non li abbia tempestivamente revocati, procederà alla loro esecuzione entro il giorno di ripresa dell’operatività.
L’invio della corrispondenza e le eventuali comunicazioni o notifiche di BILDAP sono fatte all’Investitore con pieno effetto all’indirizzo da questi indicati all’atto della conclusione del contratto, oppure fatto conoscere successivamente secondo le modalità stabilite e rese note da BILDAP.
Art. 19 L’Investitore ha facoltà di revocare, ai sensi dell’art.1373 cod. civ., ogni incarico conferito a BILDAP finché l’incarico stesso non abbia avuto un principio di esecuzione, compatibilmente con le modalità esecutive dell’incarico stesso.
Art. 20 L’Investitore ha il diritto di revocare un ordine di sottoscrizione quando, tra il momento dell’adesione all’offerta e quello in cui la stessa è definitivamente chiusa, sopravvenga un fatto nuovo o sia rilevato un errore materiale concernente le informazioni esposte sul portale, che siano atti a influire sulla decisione dell’investimento. Il diritto di revoca può essere esercitato entro sette giorni dalla data in cui le nuove informazioni sono state portate a conoscenza degli investitori.
Art. 21 Ove l’Investitore non sia un investitore professionale, ha il diritto di recedere dall’ordine di sottoscrizione di una specifica offerta, senza alcuna spiegazione, giustificazione o spesa, tramite comunicazione rivolta a BILDAP, entro sette giorni decorrenti dalla data dell’ordine. Ai fini della presente disposizione, per investitori professionali si intendono gli Investitori professionali privati di diritto, individuati nell’Allegato 3, punto I, del Regolamento Consob in materia di intermediari, adottato con delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018 e successive modifiche, nonché i clienti professionali pubblici di diritto previsti dall’articolo 2 del decreto ministeriale 11 novembre 2011, n. 236 emanato dal Ministero dell’economia e delle finanze.
Art. 22 Ove l’Investitore sia un consumatore, in virtù di quanto previsto dal Codice del Consumo e successive modificazioni ed integrazioni, egli ha il diritto di recedere dall’ordine di sottoscrizione di una specifica offerta, senza alcuna spesa, tramite comunicazione rivolta a BILDAP, entro quindici giorni decorrenti dalla data dell’ordine.
Art. 23 In ogni caso in cui l’Investitore abbia una tutela più estesa rispetto all’investitore professionale, e comunque ai fini di quanto previsto dagli artt. 20, 21, 22 del presente contratto, ove l’investimento venga effettuato tramite un intermediario autorizzato o una società fiduciaria, ai fini della qualificazione dell’Investitore si fa riferimento al beneficiario economico dell’Investimento.
Art. 24 Salvo ove diversamente previsto, tutti i termini previsti nel presente Contratto e nei singoli servizi e rapporti accesi si computano secondo quanto previsto nel codice civile, tenendo conto dei soli giorni feriali, escluso il sabato.
Art. 25 Nelle more dell’esecuzione dell’investimento, BILDAP si riserva la facoltà di modificare - anche in senso sfavorevole all’Investitore - le presenti condizioni contrattuali in caso di giustificato motivo (quale, a titolo esemplificativo, la necessità di conformarsi ad innovazioni legislative, regolamentari o di vigilanza, l’adeguamento allo sviluppo tecnologico ed informatico, l’introduzione di nuovi servizi ovvero l’adozione di nuove modalità di svolgimento degli stessi, o processi di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, l’incremento di costi incidenti sulla prestazione del servizio) con preavviso non inferiore a 3 giorni.
Le modifiche in questione entrano in vigore con la decorrenza indicata nelle rispettive comunicazioni e si intenderanno accettate dall’Investitore ove lo stesso non abbia esercitato il proprio recesso dal presente Contratto, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento delle citate comunicazioni.
Art. 26 BILDAP tratterà i dati personali dell’Investitore nel rispetto della normativa vigente (Reg. UE 679/2016, D. Lgs 196/2003 come modificato dal D. Lgs. 101/2018). Tutte le informazioni inerenti al trattamento dei dati personali saranno rese disponibili da BILDAP all’Investitore durante le fasi di registrazione e conclusione dell’investimento.
Ai sensi dell’art. 9 del presente Contratto, BILDAP comunicherà i dati dell’Investitore anche ad autonomi Titolari del trattamento.
Art. 27 Le presenti condizioni contrattuali ed ogni rapporto con l’Investitore sono regolati dalla legge italiana.
Ai fini della determinazione del foro competente, BILDAP elegge domicilio presso la propria sede in Milano. Nel caso in cui l’Investitore rivesta la qualità di consumatore ai sensi della vigente normativa (Decreto Legislativo 6 settembre 2005 n.206) per ogni controversia è competente il Foro nella cui circoscrizione si trova il luogo di residenza o domicilio elettivo dell’Investitore, diversamente il Foro esclusivamente competente è quello di Milano.
Art. 28 Nel caso in cui sorga una controversia tra l’Investitore e BILDAP relativa all’interpretazione ed applicazione del presente Contratto, con riferimento alla prestazione di servizi e di attività di investimento, prima di adire l’Autorità Giudiziaria, l’Investitore ha la possibilità di utilizzare gli strumenti di risoluzione delle controversie previsti nell’apposita Policy disponibile sul Portale.
I reclami ricevuti verranno valutati anche alla luce degli orientamenti desumibili dalle decisioni assunte dall’Arbitro per le Controversie Finanziarie e, in caso di mancato accoglimento, anche parziale, di tali reclami, all’Investitore verranno fornite adeguate informazioni circa i modi e i tempi per la presentazione del ricorso all’Arbitro.
L’Investitore ha diritto di ricorrere all’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) di cui alla delibera CONSOB n. 19602 del 4 maggio 2016, relativa all’istituzione dell’Arbitro per le Controversie Finanziarie e all’adozione del regolamento di attuazione dell’articolo 2, commi 5-bis e 5-ter, del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179. Tutta la documentazione è reperibile sul sito web www.acf.consob.it. Sul medesimo sito web è possibile avviare il procedimento.
Presentare ricorso all'ACF o ad altro sistema alternativo di risoluzione delle controversie è condizione di procedibilità per avviare un procedimento giudiziario.
Il diritto di Presentare ricorso all'ACF non può formare oggetto di rinuncia da parte dell’investitore ed è sempre esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale.
Qualora l’investitore non sia soddisfatto della decisione, può comunque rivolgersi all’Autorità giudiziaria.